Chiarimenti su indennità prevista per i collaboratori sportivi
Chiarimenti su indennità prevista per i collaboratori sportivi dal Decreto Cura Italia
Il DECRETO CURA ITALIA ha previsto (art. 96) un’indennità di 600 euro per i collaboratori sportivi (tra i quali rientrano anche i TECNICI, ISTRUTTORI, PERSONALE DI SEGRETERIA ecc.) con rapporti già esistenti alla data del 23 febbraio 2020, con federazioni sportive nazionali (FSN), enti di promozione sportiva (EPS), società e associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD) iscritte al Registro CONI.
Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, dovranno essere presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro CONI, le istruirà secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Le domande saranno soddisfatte fino al raggiungimento del finanziamento previsto che è di 50 milioni di euro. Ne consegue che le domande dovrebbero essere evase in modo cronologico sulla base delle richieste pervenute a SPORT e SALUTE (non all’INPS).
Lo stesso articolo 96 prevede che entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (ovvero a partire dal 17 marzo 2020), il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ADOTTERA’ un DECRETO in cui:
- SARANNO INDIVIDUATE le MODALITA’ di presentazione delle domande;
- SARANNO DEFINITI i criteri di gestione del fondo di 50 milioni di euro che costituisce il limite massimo di erogazione;
- SARANNO DEFINITE le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.
Quindi ad oggi, NON SI CONOSCONO LE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INDENNITA’ (spero che questo concetto sia chiaro). Le modalità verranno chiarite dal DECRETO che verrà emanato dal MEF entro i primi giorni di aprile 2020; ad oggi forse solo i maghi SILVAN e OTELMA potrebbero prevedere con certezza le modalità di presentazione delle domande in questione. Chi MILLANTA informazioni non ancora esistenti (poichè rimandate ad un decreto che ancora non è stato adottato) non credo ci faccia una bella figura.
Ultima notazione: tale indennità non concorrerà alla formazione del reddito per coloro che la percepiranno; inoltre, (art. 31) questo tipo di indennità non può essere corrisposta ai percettori di reddito di cittadinanza o a chi percepirà altri tipi di indennità previste dal decreto CURA ITALIA.
Sarà cura del CSEN far pervenire tempestivamente, come è sempre stato, qualunque novità in materia nonché le informazioni UFFICIALI in merito all’emanando decreto del MEF.
Unica cosa che possiamo consigliare è quello di cominciare a raccogliere documentazione che potrebbe essere utile (lo chiarirà sempre il decreto di prossima uscita) quale ad esempio:
– Copia delle lettere di incarico/contratti in essere stipulato prima del 23 febbraio 2020;
– Copia delle quietanze/ricevute di incasso di tali compensi con data antecedente il 23/02/2020;
– Copia delle CU per i collaboratori sportivi che abbiano ricevuto compensi sportivi (ex. art 67 TUIR) nel corso del 2019.;
– Copia del certificato di iscrizione al Registro CONI dell’ASD/SSD/FEDERAZIONE/ENTE in favore del quale operano.
– Tesseramento TECNICO presso Organismo affiliante (FSN/DSA/EPS)
– Copia della comunicazione unilav per i co.co.co. amministrativo gestionali (personale di segreteria).
Consigliamo in ogni caso di rivolgersi al proprio professionista di fiducia che saprà tempestivamente rispondere in merito.
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Comunicazione alle affiliate – Chiarimenti 1