Nota informativa sui contratti CO.CO.CO. sportivi e amministrativi
In attesa che sia pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 luglio riteniamo opportuno fare un riepilogo delle principali disposizioni e degli adempimenti da effettuare, con “la speranza” che il correttivo sia pubblicato a breve:
- sarà necessario rivedere l’inquadramento e la relativa contrattualistica con tutti i collaboratori; riteniamo opportuno attendere la pubblicazione del decreto correttivo per la stipula dei rispettivi contratti;
- le tipologie contrattuali previste e da valutare a partire dal 1° luglio 2023 sono le seguenti:
-CO.CO.CO SPORTIVI
-CO.CO.CO. AMMINISTRATIVO/GESTIONALI
-PARTITA IVA
-LAVORATORI DIPENDENTI - contributi INPS: i compensi, erogati dal 1° luglio, non sono soggetti a contributi fino a € 5.000; pertanto è altamente improbabile, almeno nei primi mesi, che vi siano da fare conteggi e pagamenti di F24 per contributi;
- imposte dirette: il limite di € 15 mila comprende anche i compensi percepiti anteriormente al 1° luglio: in caso di co.co.co. con superamento di tale limite, occorrerà procedere con le ritenute di acconto con le scadenze ordinarie;
- la semplificazione degli adempimenti, obbligatori per tutti rapporti di co.co.co sportivi (anche con compensi inferiori a € 5.000,00), in materia di comunicazioni preventive,
trasmissione della comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi (modello UNIEMENS), tenuta del Libro Unico del Lavoro ed emissione della Busta Paga, mediante il RAS è facoltativa, ma consente il risparmio dei costi professionali; - proroga adempimenti co.co.co. sportivi tramite il RAS al 31/12/2023 (correttivo bis);
- proroga versamenti inps e contributi aggiuntivi co.co.co. sportivi al 31/12/2023 (correttivo
bis); - proroga adempimenti tramite il RAS: la comunicazione attraverso il RAS potrà essere effettuata entro il 30° giorno del mese successivo all’inizio del rapporto (anziché entro il gg. precedente l’inizio del rapporto) e che l’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro potrà essere adempiuto, sempre attraverso il RAS, in un’unica soluzione entro la fine di ciascun
anno di riferimento (correttivo bis); - esenzione dall’obbligo assicurativo INAIL (e dai relativi adempimenti) dei rapporti di lavoro sportivo, si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria legata al tesseramento (correttivo bis);
- esenzione di alcuni obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro (DVR e visita del medico del lavoro) dei rapporti di lavoro sportivo che prevedono compensi inferiori a € 5.000 annui (correttivo bis);
- le co.co.co. amministrativo gestionali non potranno essere gestite mediante il RAS;
- alle co.co.co. amministrativo gestionali non saranno applicabili le semplificazioni, anche per compensi inferiori a € 5mila: occorrerà predisporre l’apertura della posizione INAIL azienda
e le comunicazioni preventive al Centro Impiego per qualsiasi importo; occorrerà effettuare anche gli ulteriori adempimenti (LUL e UNIEMENS); - per i lavoratori sportivi, dipendenti della pubblica amministrazione, occorre provvedere alla richiesta della prevista autorizzazione (in assenza di autorizzazione tali soggetti non potranno operare quali collaboratori retribuiti ma dovranno operare come volontari);
- per i lavoratori sportivi che operano con minori occorre richiedere, presso la Procura della repubblica competente, il certificato del casellario giudiziale di assenza di carichi pendenti in materia di antipedofilia.