Il DL 105/2021 “Decreto Green Pass”
Il “Decreto Green Pass” (DL 105/2021) ha introdotto novità rilevanti per quanto concerne lo svolgimento delle attività economiche, ivi comprese quelle sportive, sociali e culturali.
Con l’art. 1 è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021. Tale misura può essere di particolare rilevanza per quelle società o associazioni che svolgono attività (ad esempio formazione professionale) in accreditamento con la Regione, in quanto di solito da tale situazione si fa dipendere ad esempio l’erogazione dei corsi di formazione online.
L’articolo di maggiore interesse è il 3 perché si concentra sui concetti relativi alle “certificazioni verdi”. Al comma 1 è specificato l’obbligo di possesso di tale certificazione per accedere a:
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
e) sagre e fiere, convegni e congressi;
f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
i) concorsi pubblici.
In buona sostanza sia che si tratti di attività sportiva, sociale o culturale le organizzazioni dovranno chiedere l’esibizione del green pass laddove l’attività venga svolta al chiuso.
Non sono tenuti ad esibire la certificazione coloro che non sono in età vaccinale e coloro che risultino esserne esclusi per certificato medico.
L’obbligo di verificare il possesso del green pass e quindi dei relativi requisiti dell’associato/tesserato spetterà direttamente al titolare della struttura, al gestore del servizio (art. 3, comma 4) o ad altra persona preposta. Sulle modalità di verifica del Green Pass si esprimerà direttamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri con DPCM apposito.
Segnalo che essendo il tampone alternativo rispetto al vaccino (in termini di Green Pass) è in previsione un accordo con le farmacie per l’erogazione dei servizi a dei costi calmierati.
Il personale di segreteria e gli istruttori con accordo di collaborazione saranno soggetti alle medesime regole degli associati/tesserati.
Si sottolinea che tale Decreto ha delle ricadute importanti su:
– Protocolli anticontagio
– Sistemi privacy
Prevedendo l’obbligo di verifica del possesso del Green Pass, l’atto governativo implica la modifica dei protocolli anticontagio e più nello specifico per quanto concerne le modalità di accesso alle strutture.
Non solo, la consultazione da parte del titolare dell’associazione/società della certificazione verde investe l’organizzazione anche del trattamento di dati sanitari. Tutto ciò implica la necessità di variare il registro dei trattamenti e gli incarichi archiviati nei sistemi privacy. Alla luce di quanto appena esposto, si invitano le affiliate a regolarizzare le proprie posizioni riguardo sistemi privacy e protocolli. In caso di dubbi è a disposizione l’Ufficio servizi al numero 0284502022 e alla mail servizi@csenmilano.it