Comunicazione preventiva delle prestazioni occasionali
Prima di analizzare il nuovo obbligo è bene fare una breve premessa sul rapporto di lavoro autonomo occasionale.
Gli artt. 2222 ss. cod. civ. regolamentano il rapporto di lavoro di natura autonomo: prestazione di un’opera o di un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Questa è la definizione in generale del lavoro autonomo, che diventa occasionale nel momento in cui tale prestazione viene svolta in maniera saltuaria. L’occasionalità del rapporto non fa sorgere l’obbligo dell’apertura di una posizione IVA.
Stiamo parlando di tutti quei rapporti di lavoro diversi da:
• lavoro subordinato (dipendenti),
• prestazioni sportive art. 67 c.1 lett m) d.p.r. 917/1986,
• collaborazioni amministrative gestionali sempre art. 67,
• lavoratore autonomo con posizione IVA,
• collaborazione coordinata e continuativa iscritta a Inps gestione separata.
L’Ispettorato del Lavoro (INL), con la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento dell’obbligo di preventiva comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali
Soggetti interessati
La nota dell’Ispettorato del Lavoro conferma che il nuovo obbligo interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. Pertanto, le Società Sportive Dilettantistiche, pur non avendo scopo di lucro, sono società commerciali e quindi soggette all’obbligo di comunicazione preventiva. Diversamente per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, in attesa di ulteriori precisazioni, si ritiene che la comunicazione sia necessaria nel caso in cui le collaborazioni occasionali siano riferite ad attività svolta nell’esercizio di impresa.
Tempistiche
L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo il 21 dicembre 2021, o, anche se avviati prima, i rapporti in corso all’11 gennaio 2022.
Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.
Per i rapporti avviati dopo l’11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
Modalità di comunicazione
La comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ovi si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa.
La procedura comunicativa, a regime, sarà telematica. In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni il sistema telematico, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (l’elenco completo lo trovate allegato alla nota dell’Ispettorato del Lavoro n. 29 dell’11 gennaio 2022).
Si tratta di indirizzi di posta elettronica ordinaria non certificata pertanto si raccomanda la conservazione della copia della comunicazione ai fini di eventuali controlli.
Contenuto della comunicazione
La comunicazione dovrà contenere i seguenti requisiti:
• Dati del committente e del prestatore;
• Luogo della prestazione;
• Sintetica descrizione dell’attività;
• Data di inizio prestazione e presumibile arto temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta
l’opera o il servizio;
• Ammontare del compenso.
In assenza dei dati necessari la comunicazione sarà considerata omessa. Tuttavia, eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in omissione della comunicazione.