Tecnici sportivi e Riforma dello sport
L’ Assistenza nelle attività motorie e sportive e la Riforma dello sport.
L’art. 42 del D.L.vo 36/2021 stabilisce che i corsi e le attività motorie e sportive offerti all’interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo (piscine, scuole di danza, scuole di arti marziali ecc.), a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione (quindi sia attività commercialiche ASD/SSD), dovranno essere svolti con il COORDINAMENTO INDIFFERENTEMENTE:
- di un Chinesiologo (ovvero un soggetto in possesso del diploma rilasciato dall’Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o della laurea in scienze motorie oppure titoli equipollenti conseguiti all’estero e riconosciuti dallo Stato italiano)oppure
- di un Istruttore di specifica disciplina (ovvero di un soggetto in possesso del diploma, previsto per le singole attività sportive,rilasciato da una FSN/DSA/EPS riconosciuti dal CONI e dal CIP). QUINDI, CON L’ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DELLO SPORT (01/01/2022):
- I TECNICI SPORTIVI CSEN, IN POSSESSO DI REGOLARE QUALIFICA E TESSERAMENTO TECNICO, POTRANNO CONTINUARE A OPERARE A PIENO TITOLO NELLE PALESTRE, IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI DI QUALUNQUE GENERE.
- LA RIFORMA NON OBBLIGHERÀ IN ALCUN MODO PALESTRE, IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI DI OGNI TIPO ALLA PRESENZA DI UN COORDINATORE O DIRETTORE TECNICO IN POSSESSO DI LAUREA IN SCIENZE MOTORIE O DIPLOMA ISEF.
Con l’approvazione del decreto “Sostegni” è stata rinviata al 01/01/2022 l’applicazione di tutta la parte generale della riforma dello sport. Inoltre l’intera materia del lavoro sportivo, per espressa previsione dell’art.51 del D. L.vo 36, entrerà in vigore (salvo ulteriori proroghe) il 01/07/2022. Allo stato restano in vigore le norme vigenti. Provvederemo a tempo debito ad una puntuale informativa.
Articolo a cura di FISCOCSEN